(Navi che, oltre alle merci in misura non eccedente il 20° della stazza, imbarcano e sbarcano passeggieri). (Art. 122 Che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della Marina mercantile.) — Testo vigente | Portale Normativo