REGIO DECRETO·n. 3228·26 settembre 1866
Col quale e' stabilita l'epoca in cui nelle nuove Provincie i tessuti pervenuti dalle Provincie austriache, i tessuti esteri muniti del bollo di daziato, e quelli che per la tariffa austriaca ne erano esenti, saranno sottoposti ad un bollo, la di cui forma sara' determinata dal Ministro delle Finanze.
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Art. 1Art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 2Art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· abrogazione
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.