Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-09-26;3228#art-2

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Art. 2 Col quale e' stabilita l'epoca in cui nelle nuove Provincie i tessuti pervenuti dalle Provincie austriache, i tessuti esteri muniti del bollo di daziato, e quelli che per la tariffa austriaca ne erano esenti, saranno sottoposti ad un bollo, la di cui forma sara' determinata dal Ministro delle Finanze. — Testo vigente | Portale Normativo