Col quale e' stabilita l'epoca in cui nelle nuove Provincie i tessuti pervenuti dalle Provincie austriache, i tessuti esteri muniti del bollo di daziato, e quelli che per la tariffa austriaca ne erano esenti, saranno sottoposti ad un bollo, la di cui forma sara' determinata dal Ministro delle Finanze.
REGIO DECRETO · n. 3228

Col quale e' stabilita l'epoca in cui nelle nuove Provincie i tessuti pervenuti dalle Provincie austriache, i tessuti esteri muniti del bollo di daziato, e quelli che per la tariffa austriaca ne erano esenti, saranno sottoposti ad un bollo, la di cui forma sara' determinata dal Ministro delle Finanze.

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