REGIO DECRETO·n. 867·11 settembre 1862

Che approva un nuovo Regolamento doganale.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 105 articoli 9 vigenze storicizzate
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Indice

compilazione regolamentoRegolamento
titolo IDisposizioni generali.
Art. 1Linea doganale.Art. 2Zone di vigilanza.Art. 3Dogane e loro classificazione.Art. 4Passaggio della linea doganale.Art. 5Carico, discarico e trasbordo delle merci.Art. 6Permissione di partenza.Art. 7Dichiarazione.Art. 8Visita.Art. 9Diritti da pagare.Art. 10Lamine, piombi ed altri contrassegni.Art. 11Bolletta.Art. 12Garanzia dei diritti, delle multe e delle spese.Art. 13Effetti della importazione e della esportazione.Art. 14Forza maggiore e fortuiti eventi.Art. 15Espropriazione od occupazione temporaria dei locali.Art. 16Concorso delle autorità pubbliche.Art. 17Istruzioni disciplinari.Art. 2 bisArt. 9 bisRiscossione e prescrizione.
titolo IIDell'importazione e del trasporto delle merci da una dogana all'altra.
Art. 18Presentazione delle merci alle dogane di terra.Art. 19Manifesto del carico.Art. 20Contenuto del manifesto.Art. 21Consegna del manifesto.Art. 22Sbarco delle merci.Art. 23Dichiarazione.Art. 24Forma e requisiti della dichiarazione.Art. 25Effetti della mancanza del manifesto o della dichiarazione.Art. 26Bolletta di sdoganamento.Art. 27Bollatura dei tessuti esteri.Art. 28Bolletta di cauzione per passaggio da una dogana all'altra.Art. 29Spedizione di merci senza visita.Art. 30Il Ministro delle finanze potrà permettere che alcune merci destinate da una dogana ad un'altra, introdotte per luoghi alpestri e sommamente disagiosi, siano dichiarate genericamente ed esentate in tutto od in parte dalla visita, prescrivendo le cautele da osservare e la cauzione da dare.Art. 31Discarico della bolletta di cauzione.Art. 32Importazioni ed esportazioni temporanee.Art. 25 bis
titolo IIIDel transito.
Art. 33Immissione delle merci in transito.Art. 34Consegna del certificato di scarico.
titolo IVDel deposito e della riesportazione.
Art. 35Differenti specie di deposito.Art. 36Entrata delle merci in deposito.Art. 37Durata del deposito.Art. 38Effetti del deposito.Art. 39Deposito sotto diretta custodia della dogana.Art. 40Avarie e casi di forza maggiore.Art. 41Consegna della ricevuta delle merci.Art. 42Deposito nei magazzini di affitto o di proprietà privata.Art. 43Magazzini generali.Art. 44Vigilanza delle merci nei magazzini d'affitto o di proprietà privata.Art. 45Uscita delle merci dal deposito.Art. 46Cali di tolleranza.
titolo VDella esportazione.
Art. 47Dichiarazione e bolletta.
titolo VIDella circolazione e del cabottaggio
Art. 48Spedizione delle merci nazionali.Art. 49Bollo da apporsi ai colli.Art. 50Consegna della bolletta di cauzione o di lascia-passare.Art. 51Ritorno delle merci nella linea doganale.Art. 52Equipaggi e suppellettili d'uso.
titolo VIIParticolari disposizioni di vigilanza.
Art. 53Divieto di approdo dove non sono dogane.Art. 54Vigilanza sui laghi e sui fiumi promiscui.Art. 55Vigilanza sul mare.Art. 56Vigilanza nelle zone.Art. 57Bollette di legittimazione.Art. 58Depositi di merci nelle zone di vigilanza.Art. 59Depositi nei territori al di là della linea doganale.Art. 60Vigilanza nell'interno del territorio.Art. 61Perquisizioni.Art. 62Naufragi.Art. 63Edifici lungo il lido del mare.Art. 56 bisArt. 57 bisArt. 57 terArt. 58 bis
titolo VIIIDelle contravvenzioni.
Art. 64Pene delle contravvenzioni.Art. 65Pene e casi di contrabbando.Art. 66Art. 67Multe per le differenze delle merci rispetto al manifesto.Art. 68Multe per le differenze rispetto alla dichiarazione.Art. 69Multe per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione.Art. 70Differenze nelle dichiarazioni per merci d'uscita con riserva della restituzione dei diritti.Art. 71Differenze per merci d'importazione e di esportazione temporaria.Art. 72Multe per le differenze riscontrate nei depositi.Art. 73Multa per contravvenzioni all'obbligo della bolletta nelle zone di vigilanza e all'obbligo del contrassegno ai tessuti.Art. 74Pene per contrabbandi al di qua del confine.Art. 75Trasporto, falsificazione dei bolli e delle marche.Art. 76Multe per contravvenzioni disciplinari.Art. 77È dovuta dai capitani una multa non minore di lire venti, nè maggiore di lire cento:Art. 78È dovuta una multa di lire cinque a venti:Art. 79Pene per ogni altra contravvenzione.Art. 80Pene per gli autori, assicuratori e complici delle contravvenzioni.Art. 81Garanzia dei proprietari e dei conduttori.Art. 82Pene pei recidivi, corrieri ed altri.Art. 83Pene commutative del carcere.Art. 84Pene pei reati cumulate alle multe.Art. 85Competenza dell'autorità giudiziaria per le multe ed altre pene.Art. 86Competenza a decidere le contravvenzioni in sede amministrativa.Art. 87Procedura per le contravvenzioni connesse con reati.Art. 88Arresto dei contravventori.Art. 89Trasporto, restituzione o vendita delle merci sorprese in contravvenzione.Art. 90Processo verbale e suo contenuto.Art. 91Ripartizione delle multe.
titolo IXDisposizioni transitorie.
Art. 92Epoca di attività del regolamento.Art. 93Disposizioni per le città franche, ed altre franchigie.Art. 94Bollatura suppletoria dei tessuti esteri.Art. 95Pene ai contravventori.Art. 96Pagamento in cambiali nelle provincie napolitane e siciliane.
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