Regolamento›Titolo VIII
Art. 77
AbrogatoÈ dovuta dai capitani una multa non minore di lire venti, nè maggiore di lire cento:
In vigore dal 16 dic 2010
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1862-09-11;867#art-r-77