Art. 77 · È dovuta dai capitani una multa non minore di lire venti, nè maggiore di lire cento:
RegolamentoTitolo VIII

Art. 77

Abrogato84 / 103

È dovuta dai capitani una multa non minore di lire venti, nè maggiore di lire cento:

In vigore dal 16 dic 2010
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1862-09-11;867#art-r-77