RegolamentoTitolo II

Art. 30

Abrogato

Il Ministro delle finanze potrà permettere che alcune merci destinate da una dogana ad un'altra, introdotte per luoghi alpestri e sommamente disagiosi, siano dichiarate genericamente ed esentate in tutto od in parte dalla visita, prescrivendo le cautele da osservare e la cauzione da dare.

In vigore dal 16 dic 2010
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1862-09-11;867#art-r-30

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Il Ministro delle finanze potrà permettere che alcune merci destinate da una dogana ad un'altra, introdotte per luoghi alpestri e sommamente disagiosi, siano dichiarate genericamente ed esentate in tutto od in parte dalla visita, prescrivendo le cautele da osservare e la cauzione da dare. (Art. 30 Che approva un nuovo Regolamento doganale.) — Testo vigente | Portale Normativo