LEGGE·n. 465·15 dicembre 1998
Ratifica ed esecuzione dell'accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990.
Vigente dal 11 gennaio 1999 4 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 11. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per i trasporti int
Art. 21. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla
Art. 31. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni a
Art. 41. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione