Art. 1
In vigore dal 12 gen 1999
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;465#art-1