Art. 1

In vigore dal 12 gen 1999
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;465#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo