Art. 2

In vigore dal 12 gen 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;465#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990. — Testo vigente | Portale Normativo