LEGGE·n. 524·23 dicembre 1992
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati membri
Vigente dal 5 gennaio 1993 4 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 21. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere da
Art. 31. Il Ministro di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile - è auto
Art. 41. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione