Art. 1
In vigore dal 6 gen 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.
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