Art. 3

In vigore dal 6 gen 1993
1. Il Ministro di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile - è autorità centrale ai sensi e per gli effetti della convenzione di cui all'. 2. L'autorità centrale, nello svolgimento dei suoi compiti, può essere assistita o rappresentata dall'Avvocatura dello Stato e può avvalersi dei servizi minorili dell'Amministrazione di grazia e giustizia e degli organi di polizia.
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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;524#art-3

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