LEGGE·n. 145·25 febbraio 1956
Equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed altri Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro - Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Vigente dal 29 marzo 1956 2 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 2La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione n