Art. 1

In vigore dal 30 mar 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il secondo comma, della nota marginale all'art. 6 della tariffa allegato A al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è sostituito dal seguente: "Le delegazioni non negoziabili sono soggette alla imposta fissa di lire 200 per ogni foglio, prevista dagli della presente tariffa. Alla stessa imposta fissa di lire 200 per ogni foglio, da corrispondersi mediante marche con l'osservanza dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 10 del decreto, sono soggette le delegazioni rilasciate dai Comuni, Province e da altri Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro - Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-02-25;145#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo