Art. 1
In vigore dal 23 mag 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni della legge 25 febbraio 1956, n. 145, che equipara alle delegazioni non negoziabili, nei riguardi dell'imposta di bollo, le delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, dalle Province e da altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, si applicano anche per le delegazioni di pagamento rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa, che all'atto del rilascio siano state sottoposte all'imposta fissa di lire 200 al foglio.
Nessun rimborso è dovuto per eventuali imposte corrisposte in più per il bollo delle delegazioni suddette.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-04-25;282#art-1