LEGGE·n. 636·17 maggio 1952
Ratifica del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 354, concernente provvidenze economiche a favore dei primi avieri del ruolo specialisti, raffermati, che abbiano compiuto almeno sei anni di servizio effettivo, ed estensione delle norme in esso contenute ai primi avieri del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio.
Vigente dal 20 giugno 1952 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 2Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto di cui all'art. 1, sono estese,
Art. 3Alla copertura della maggiore spesa di lire 5.225.000 derivante dalla presente legge, a ca