Art. 3

In vigore dal 5 lug 1952
Alla copertura della maggiore spesa di lire 5.225.000 derivante dalla presente legge, a carico dell'esercizio 1951-52 sarà fatto fronte mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti inscritti nel capitolo 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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