Art. 2

In vigore dal 5 lug 1952
Le disposizioni contenute negli del decreto di cui all', sono estese, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai primi avieri del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano prestato almeno sei anni di servizio effettivo.
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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;636#art-2

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Art. 2 Ratifica del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 354, concernente provvidenze economiche a favore dei primi avieri del ruolo specialisti, raffermati, che abbiano compiuto almeno sei anni di servizio effettivo, ed estensione delle norme in esso contenute ai primi avieri del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio. — Testo vigente | Portale Normativo