DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 107·20 gennaio 2006
Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.
Vigente dal 12 giugno 2008 25 articoli 2 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
titolo IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1Campo di applicazioneArt. 2Decorrenza e duratatitolo IIASPETTI GIURIDICI DEL RAPPORTO
Art. 3Tempo di lavoroArt. 4Congedo ordinario, giornate di riposo e festivitàArt. 5Assenze per malattia e motivi di saluteArt. 6Aspettativa per motivi personali e di famigliaArt. 7Congedi parentaliArt. 8Permessi per esigenze personaliArt. 9Distacchi sindacaliArt. 10Permessi sindacaliArt. 11Aspettative e permessi sindacali non retribuitiArt. 12Adempimenti dell'Amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacaliArt. 13Tutela del dirigente sindacaleArt. 14Assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civilititolo IIITRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 15Struttura del trattamento economicoArt. 16Stipendio tabellareArt. 17Indennità integrativa specialeArt. 18Retribuzione individuale di anzianitàArt. 19Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultatoArt. 20Retribuzione di posizioneArt. 21Retribuzione di risultatoArt. 22Effetti del nuovo trattamento economicotitolo IVDISPOSIZIONI FINALI
Art. 23Procedure di soluzione delle controversieArt. 24Proroga di efficacia di normeArt. 25Copertura finanziariaRichiamato da 4 norme
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica…art. 1Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica…art. 10Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica…art. 11Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica…art. 12
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