Titolo IV
Art. 25
Copertura finanziaria
In vigore dal 4 apr 2006
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 1.690.000,00 per l'anno 2004, in euro 15.700.000,00 per l'anno 2005 ed in euro 15.871.000,00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede: quanto ad euro 1.690.000,00 per l'anno 2004 ed a euro 3.230.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall', comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, quanto ad euro 470.000,00 per l'anno 2005 ed a euro 641.000,00 a decorrere dall'anno 2006, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall', comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quanto ad euro 12.000.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall' del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte di conti il 28 febbraio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 163
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-01-20;107#art-25