Titolo III
Art. 19
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
In vigore dal 4 apr 2006
Fondo per la retribuzione di posizione
e la retribuzione di risultato
1. Il fondo di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) euro 223,12 mensili pro capite per tredici mensilità per l'anno 2005;
b) euro 9,56 mensili pro capite per tredici mensilità a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere sulla competenza 2006.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° gennaio 2004.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-01-20;107#art-19