DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 89·14 gennaio 1986
Richiamo alle armi nel 1986 di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa per aggiornamento e addestramento.
Vigente dal 4 aprile 1986 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 50 della l
Art. 2Il Ministro della difesa stabilirà per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e
Art. 3I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva com