Art. 1
In vigore dal 19 apr 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
.
Nel corso dell'anno 1986 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento e addestramento, purchè ancora soggetti ad obblighi militari:
1081 ufficiali, 370 sottufficiali e 1060 militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei corpi dell'Esercito;
43 ufficiali e 56 sottufficiali in congedo illimitato appartenenti alla Marina militare;
30 ufficiali e 30 sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-14;89#art-1