Art. 2

In vigore dal 19 apr 1986
Il Ministro della difesa stabilirà per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avrà luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-14;89#art-2

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Art. 2 Richiamo alle armi nel 1986 di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa per aggiornamento e addestramento. — Testo vigente | Portale Normativo