Art. 2
In vigore dal 19 apr 1986
Il Ministro della difesa stabilirà per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo, il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avrà luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-14;89#art-2