DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 130·10 febbraio 1981
Adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali.
Vigente dal 15 aprile 1981 6 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 306
Art. 2Gli onorari fissi di cui agli articoli 23 e 24 di cui alla tariffa sopracitata sono raddop
Art. 3Gli scaglioni di cui agli articoli 22/C, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42/g, 43, 44, 45, 46, 47,
Art. 4Gli emolumenti di cui al primo comma dell'art. 34/ I di cui alla tariffa sopracitata sono
Art. 5Le indennità di cui all'art. 19/2 e gli onorari a vacazione di cui all'art. 20, secondo co
Art. 6L'art. 48 è sostituito dal seguente: "Per la consulenza e il patrocinio in materia di rapp