Art. 6

In vigore dal 30 apr 1981
L'art. 48 è sostituito dal seguente: "Per la consulenza e il patrocinio in materia di rapporti di lavoro si applica la tariffa vigente per i consulenti del lavoro". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1981 PERTINI SARTI - PANDOLFI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1981 Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 17
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-10;130#art-6

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