Art. 6
In vigore dal 30 apr 1981
L'art. 48 è sostituito dal seguente:
"Per la consulenza e il patrocinio in materia di rapporti di lavoro si applica la tariffa vigente per i consulenti del lavoro".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1981
PERTINI
SARTI - PANDOLFI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 17
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-10;130#art-6