Art. 1
In vigore dal 30 apr 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068;
Ritenuta la necessità di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567;
Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;
Decreta:
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Gli onorari di cui agli articoli 21, 26, 51/I-II-III di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-10;130#art-1