DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1713·17 dicembre 1962
Modificazioni alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato.
Vigente dal 28 dicembre 1962 4 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, conv
Art. 2Il Ministro per i trasporti provvederè ad emanare le norme di attuazione ad adeguare le ba
Art. 3Restano immutate ed applicabili anche in relazione alle modifiche introdotte col presente
Art. 4Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1963. Il presente decreto, munito del sig