Art. 1

In vigore dal 1 gen 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 e successive; Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456; Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: . I prezzi attualmente in vigore per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato sono aumentati del 15%. Nessun aumento viene apportato ai prezzi della tariffa n. 22 "Biglietti di abbonamento o riduzione" e a quelli della tariffa n. 23 "Biglietti di abbonamento settimanali e festivi impiegati operai e braccianti".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-17;1713#art-1

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