Art. 2
In vigore dal 1 gen 1963
Il Ministro per i trasporti provvederè ad emanare le norme di attuazione ad adeguare le basi di tariffa e gli altri prezzi di trasporto all'aumento di cui all', con gli opportuni arrotondamenti. Provvederà altresì al coordinamento delle varie disposizioni nelle forme e nei limiti previsti dalle norme in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-17;1713#art-2