DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 2170·30 settembre 1962
Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Riccione (Forli).
Vigente dal 28 ottobre 1964 23 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento d
Art. 2Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio
Art. 3Presso l'Istituto possono essere istituiti: a) corsi di specializzazione per qualificati c
Art. 4Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 5 anni in relazione alle esigenze professionali
Art. 5Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Minist
Art. 6Con decreto del Ministro per la pubblica, istruzione saranno stabiliti i profili professio
Art. 7L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni costituendo, ognuna di esse,
Art. 8L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti
Art. 9Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i
Art. 10Alle scuole professionali dell'Istituto possano accedere, senza esami di ammissione, i lic
Art. 11Al termine del corso di ciascuna, sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono
Art. 12Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di mater
Art. 13Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nel
Art. 14L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottopost
Art. 15Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due re