Art. 22

In vigore dal 12 nov 1964
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 56.600.003; 2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazione da parte di enti e di privati; 4) con i contributi degli alunni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2170#art-22

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Art. 22 Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Riccione (Forli). — Testo vigente | Portale Normativo