Art. 13
In vigore dal 12 nov 1964
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella misura di quelle fissate per gli Istituiti tecnici commerciali.
Agli alunni può inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.
La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione, può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2170#art-13