DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 578·26 giugno 1962
Proroga dal 1 al 30 giugno 1962, delle disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1961, n. 1086 e 18 gennaio 1962, n. 45, per i quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione dei prodotti indicati nello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1086, esportati entro il 30 giugno 1962.
Vigente dal 30 giugno 1962 2 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n
Art. 2Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzett