Art. 2

In vigore dal 30 giu 1962
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 giugno 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 13. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-26;578#art-2

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Art. 2 Proroga dal 1 al 30 giugno 1962, delle disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1961, n. 1086 e 18 gennaio 1962, n. 45, per i quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione dei prodotti indicati nello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1086, esportati entro il 30 giugno 1962. — Testo vigente | Portale Normativo