Proroga dal 1 al 30 giugno 1962, delle disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1961, n. 1086 e 18 gennaio 1962, n. 45, per i quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione dei prodotti indicati nello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1086, esportati entro il 30 giugno 1962.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA · n. 578

Proroga dal 1 al 30 giugno 1962, delle disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1961, n. 1086 e 18 gennaio 1962, n. 45, per i quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione dei prodotti indicati nello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1086, esportati entro il 30 giugno 1962.

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