DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 531·5 giugno 1962
Sospensioni e riduzioni daziarie, per l'anno 1962, per alcuni prodotti.
Vigente dal 26 giugno 1962 4 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n
Art. 2Per i prodotti indicati nell'annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, il re
Art. 3Dal 1 gennaio 1962 a non oltre il 30 giugno 1962 è sospesa, per tutte le provenienze, l'ap
Art. 4Il presente decreto entra, in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione