Art. 3

In vigore dal 27 giu 1962
Dal 1 gennaio 1962 a non oltre il 30 giugno 1962 è sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per il divinilbenzolo (voce della tariffa 20.01-D V 1-b) destinato alla fabbricazione della gomma sintetica, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-05;531#art-3

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