Art. 2
In vigore dal 27 giu 1962
Per i prodotti indicati nell'annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica per tutte le provenienze temporaneamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1962, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-05;531#art-2