DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 519·11 luglio 1957
Proroga al 31 dicembre 1958 delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale e proroga al 31 dicembre 1957 o al 9 febbraio 1958 del regime doganale di alcuni prodotti siderurgici.
Vigente dal 12 luglio 1957 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993; Vista la legge 7 d
Art. 2Sono prorogate, dal 1 luglio a non oltre il 31 dicembre 1957, le sospensioni e le riduzion
Art. 3Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffic