Art. 3
In vigore dal 12 lug 1957
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI - PELLA - MEDICI - COLOMBO - GAVA - CARLI - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 179. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-11;519#art-3