Art. 2

In vigore dal 12 lug 1957
Sono prorogate, dal 1 luglio a non oltre il 31 dicembre 1957, le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti siderurgici importati dai Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, di cui all', lettera b), numeri 1), 2) e 4), e all', lettera e), del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, con le modificazioni e le aggiunte apportate dall', lettere b) e c), e dall'art. 4 del decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 219. Dal 1 luglio a non oltre il 31 dicembre 1957 il contingente di 60.000 tonnellate per gli sbozzi in rotoli per lamiere (coils), di cui all', lettera a), del decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 219, è ammesso, con l'osservanza delle stesse norme e condizioni ivi previste, in esenzione da dazio. Dal 1 luglio 1957 a non oltre il 9 febbraio 1958 sono prorogate le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti siderurgici importati dagli altri Paesi membri della predetta Comunità, di cui all' del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, all'. lettera, a), numeri 1) e 2), e all', lettera c), del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, con le modificazioni e le aggiunte apportate dall', lettera b), del decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 219.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-11;519#art-2

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Art. 2 Proroga al 31 dicembre 1958 delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale e proroga al 31 dicembre 1957 o al 9 febbraio 1958 del regime doganale di alcuni prodotti siderurgici. — Testo vigente | Portale Normativo