DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1115·15 luglio 1956
Norme e condizioni con le quali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovra' restituire al Ministero del tesoro le somme anticipate per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri.
Vigente dal 3 ottobre 1956 2 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 8 e
Art. 2L'Amministrazione ferroviaria è tenuta a corrispondere al Ministero del tesoro gli interes