Art. 2

In vigore dal 18 ott 1956
L'Amministrazione ferroviaria è tenuta a corrispondere al Ministero del tesoro gli interessi semplici di preammortamento, nella misura del 5% annuo, dal giorno della riscossione della somma, fino alla data di inizio dell'ammortamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - ANGELINI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 200. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-15;1115#art-2

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Art. 2 Norme e condizioni con le quali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovra' restituire al Ministero del tesoro le somme anticipate per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri. — Testo vigente | Portale Normativo