Art. 1
In vigore dal 18 ott 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 8 e 9 della legge 11 marzo 1953, n. 187, con cui il Ministero del tesoro è stato autorizzato a fare anticipazioni all'Amministrazione ferroviaria per complessive lire otto miliardi e cinquecentomilioni, per la costrizione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri;
Vista la legge 14 dicembre 1955, n. 1328, con la quale è stato stabilito in un anno dalla entrata in vigore della legge medesima il nuovo termine per la emanazione delle norme di restituzione al Tesoro delle anticipazioni predette;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Al rimborso della somma di L. 8.500.000.000 (lire ottomiliardicinquecentomilioni) da anticiparsi dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per far fronte alle spese per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri, si provvederà in trenta anni, mediante rate annuali costanti posticipate, comprensive degli interessi al tasso annuo del 5% e della quota in conto capitale, da pagarsi al 30 giugno di ogni anno, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'avvenuta erogazione, secondo il piano di ammortamento, allegato al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-15;1115#art-1