DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 75·6 febbraio 1951
Riduzione dell'aliquota contributiva per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni familiari.
Vigente dal 28 febbraio 1951 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 2 della le
Art. 2Il secondo comma dell'art. 44 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, è abrogato.
Art. 3Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione