Art. 1

In vigore dal 1 mar 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' della legge 22 novembre 1949, n. 861, per la maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e la determinazione dei contributi previdenziali e di quelli per gli assegni familiari; Visto il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per l'attuazione del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sulla generalizzazione e il perfezionamento degli assegni familiari; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile; Decreta: . La misura del contributo per gli assegni familiari nel settore dell'industria prevista dalla legge 22 novembre 1949, n. 861, è ridotta al 16,05 per cento.
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