Art. 3

In vigore dal 1 mar 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal primo periodo di paga avente inizio nel mese successivo a quello della sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - MARAZZA - PELLA - SIMONINI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 181. - CARLOMAGNO
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Art. 3 Riduzione dell'aliquota contributiva per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni familiari. — Testo vigente | Portale Normativo